· Protezione del patrimonio

Polizza vita ed eredità: cosa succede ai beneficiari

Polizza vita ed eredità seguono strade diverse. Scrivere «eredi legittimi» o i nomi dei beneficiari cambia chi riceve e in che misura: ecco perché.

di , consulente finanziario a Perugia

Polizza vita ed eredità: cosa succede ai beneficiari

«Ho scritto “eredi legittimi”, così è tutto in regola»

Quando una persona sottoscrive un’assicurazione sulla vita, a un certo punto deve indicare chi riceverà la somma alla sua morte. Moltissimi scrivono «eredi legittimi» o «eredi testamentari», convinti che sia la scelta più semplice e neutra: andrà a chi spetta per legge, nelle quote previste.

Non è così. La polizza vita segue regole proprie, e quella formula, scritta magari vent’anni prima, può produrre effetti che nessuno in famiglia si aspettava.

Perché la polizza vita segue una strada diversa dall’eredità

Il punto di partenza è l’articolo 1920 del Codice civile: il beneficiario designato acquista un diritto proprio verso l’assicurazione. La somma non passa dal patrimonio di chi è morto, non entra nell’eredità e non si divide secondo le regole della successione.

Ne derivano alcune conseguenze pratiche. La somma non è soggetta all’imposta di successione. Le somme dovute dall’assicurazione godono, in linea generale, della tutela contro le azioni esecutive e cautelari prevista dall’articolo 1923 del Codice civile, ferme restando le eccezioni di legge relative ai premi pagati. Il beneficiario può riceverla anche se rinuncia all’eredità. E può essere una persona diversa dagli eredi.

Cosa cambia scrivendo i nomi o scrivendo «gli eredi»

Nel 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11421, hanno chiarito cosa succede quando nel contratto c’è scritto genericamente «eredi legittimi». In sintesi:

  • la formula serve solo a individuare le persone, cioè i soggetti individuabili come eredi legittimi al momento della morte dell’assicurato;
  • salvo diversa indicazione nel contratto, la somma si divide tra loro in parti uguali, non nelle quote previste dalla successione;
  • se un beneficiario muore prima dell’assicurato, la sua quota spetta, in linea generale, ai suoi eredi secondo le rispettive quote ereditarie, salvo revoca della designazione o diversa volontà del contraente.

Scrivere i nomi, con le percentuali, rende più chiara la scelta. Scrivere «gli eredi» lascia che sia la legge, e a volte un giudice, a stabilire chi riceve cosa.

Un esempio con numeri ipotetici: due figli, un nuovo coniuge, una polizza da 300.000 euro

Facciamo un esempio, con numeri ipotetici. Un uomo ha due figli dal primo matrimonio e si è risposato. Anni prima ha sottoscritto una polizza da 300.000 euro indicando come beneficiari gli «eredi legittimi». Non ha fatto testamento.

Alla sua morte gli eredi per legge sono la moglie e i due figli. Nella successione, la moglie riceve un terzo e i figli un terzo ciascuno. Sulla polizza, per effetto della sentenza del 2021, ricevono 100.000 euro a testa. Fin qui coincide.

Ora cambiamo un dettaglio: un figlio, in vita quando la polizza è stata sottoscritta, è morto prima del padre, lasciando a sua volta moglie e due bambini. La sua quota di polizza passa ai suoi eredi, secondo le rispettive quote ereditarie, salvo diversa disposizione o revoca del beneficio. Se l’intenzione del padre era diversa, occorreva esprimerla chiaramente nella designazione, regolando anche l’eventuale premorienza. È uno dei tanti casi in cui le cose si complicano nei mesi successivi a una scomparsa, come racconto a proposito di successione e conti bloccati.

Dove la polizza tocca comunque la legittima

Che la somma non entri nell’eredità non significa che sia del tutto estranea alla successione. L’articolo 1923 del Codice civile fa salve, rispetto ai premi pagati, le regole sulla collazione, sull’imputazione e sulla riduzione delle donazioni. I premi possono quindi rilevare per tutelare la legittima, cioè la quota riservata per legge ai familiari più stretti.

Se una persona ha versato in una polizza gran parte del proprio patrimonio a favore di un solo beneficiario, gli altri legittimari possono far valere queste tutele, quando ne ricorrono i presupposti. Il riferimento è ai premi versati, non all’automatico rientro nell’eredità del capitale liquidato. Come per le donazioni ai figli in vita, occorre verificare se le attribuzioni fatte in vita abbiano leso le quote riservate.

Le domande giuste da farsi

  • Nelle mie polizze, i beneficiari sono indicati per nome o con una formula generica?
  • Quando le ho sottoscritte, la mia famiglia era la stessa di oggi?
  • Se un beneficiario mancasse prima di me, so a chi andrebbe la sua parte?
  • La somma della polizza è coerente con quello che lascio agli altri eredi?
  • I miei familiari sanno che queste polizze esistono e dove trovare i documenti?

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